Categoria: Attività istituzionale
Area tematica: Tematiche generali

Determinazione delle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura

Onorevoli colleghi,

con il D.M. 595 del 15 novembre 1995 (Regolamento
recante norme per la determinazione dei canoni per le
concessioni demaniali marittime) venivano determinati
per l'anno 1995 i canoni annui da corrispondere per
impianti ubicati a terra (in lire 20 mq.) e per impianti
ubicati nel mare territoriale' (lire 5).

Ricordando che per effetto del Regio decreto del
1931 (n. 1604, articolo 48) i canoni applicati alle
società cooperative dei pescatori avevano un valore
molto basso a titolo di canone ricognitorio', tale
modalità fu estesa, con legge del 1982 (n. 41, articolo
27 ter), a tutte le aree demaniali marittime e loro
pertinenze, nonché alle aree di mare territoriale,
qualunque fosse la natura sociale dell'azienda
richiedente la concessione per pescicoltura,
molluschicoltura ecc. Su questo canone la successiva
legge n. 164/1998 introduce un'ulteriore riduzione del
canone per le aree non occupate da strutture produttive
pari a un decimo del canone applicato.

L'equiparazione dei canoni fra imprese e cooperative
di pescatori è tuttavia cessata a seguito
dell'abrogazione della legge 41/82 - ad opera
dell'articolo 23 del D.Lgs n. 154 del 2004 -
determinando a parere dell'Autorità garante per la
concorrenza e il mercato (parere AS482 del 23 ottobre
2008) effetti discorsivi nella concorrenza tra operatori
che svolgono l'attività di pesca e acquacoltura, tenuto
conto degli specifici importi dei canoni previsti nei
D.M 595/95 e in un successivo D.M del 19 luglio 1989
(Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le
concessioni demaniali marittime) i cui aumenti
prevedevano un aumento dell'importo a metro quadro pari
al 32 mila per cento (leggasi 32.000% !), tale per cui
imprese che l'anno precedente pagavano un canone
inferiore a 500 euro si sono viste notificare richieste
di pagamento per canoni di oltre un milione di euro.

A una tale situazione varie Regioni hanno cercato di
porre rimedio con provvedimenti legislativi che sono
andati incontro a bocciature e ancora la materia non ha
trovato un suo definitivo assestamento.

In questo quadro, la Sicilia, si avvale
dell'articolo 32 dello Statuto (i beni di demanio dello
Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella
Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che
interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere
nazionale), dell'articolo 14 (l'Assemblea, nell'ambito
della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali
dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e
industriali deliberate dalla Costituente del popolo
italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti
materie: a) agricoltura e foreste;[ ] i) pesca e caccia;
[ ]) e del d.P.R. n. 684 del 1977, con cui sono stati
trasferiti i beni demaniali marittimi dallo Stato alla
Regione per la piena attuazione delle norme statutarie
e, al contempo, le funzioni amministrative relative ai
beni che rimanevano di proprietà statale, ad eccezione
di quelli riguardanti la difesa. Non ci dovrebbero
essere quindi problemi di alcun tipo per una disciplina
e gestione dei canoni demaniali marittimi a cura
dell'amministrazione regionale (anche ai sensi
dell'articolo 6, comma 7, della legge 172 del 2003 che
dispone, a decorrere dal 1 luglio 2004).

Tuttavia, per gli impianti di acquacoltura
interferisce la natura giuridica non ben definita di
mare territoriale' per cui né lo Statuto né la
Costituzione sembrano attribuire competenze alla Regione
siciliana, anche se il D.Lgs. n. 112 del 1998
(all'articolo 105, comma 2, lettera l) stabiliva che
venissero conferite alle Regioni le funzioni relative
al rilascio di concessioni di beni del demanio della
navigazione interna, del demanio marittimo e di zone di
mare territoriale per finalità diverse da quelle di
fonti di energia'. Resta fermo tuttavia il principio,
ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 286
del 2004, secondo cui il trasferimento di funzioni
amministrative e legislative in materia demaniale non
comporta la possibilità di determinare un'autonoma
risorsa finanziaria che resta in capo allo Stato che
permane proprietario dei beni demaniali (tesi,
quest'ultima, comunque difficilmente sostenibile nel
caso della Regione siciliana, in virtù del ricordato
articolo 32 dello Statuto), ma nulla impedisce un
intervento legislativo a tutela della parità di
trattamento tra le imprese che esercitano attività di
acquacoltura.

Con il presente disegno di legge s'intende, dunque,
intervenire per determinare una situazione di
sostanziale equità tra tutte le imprese,
indipendentemente la natura della loro ragione sociale,
per ciò che attiene le aree del demanio marittimo
adibite ad attività di acquacoltura, pesca e attività
connesse.

Alla luce della recente introduzione nel nostro
ordinamento del c.d. federalismo demaniale' (decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85) queste norme
intendono portare a soluzione la più volte affrontata
questione dei canoni demaniali marittimi per le imprese
di acquacoltura diverse da società cooperative.
La soluzione qui proposta intende estendere a tutte
le concessioni il canone ricognitorio previsto dal
decreto Ministero dei trasporti e navigazione del 15
novembre 1995, così come già previsto nella legislazione
di diverse regioni italiane.

Certi, così, di avere superato le reiterate
osservazioni del Commissario dello Stato a precedenti
disegni di legge sulla stessa materia, confidiamo in una
pronta approvazione del presente disegno di legge.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale per le risorse agricole e
alimentari, sono determinati i canoni da applicare alle
concessioni demaniali marittime per finalità di pesca,
acquacoltura e attività connesse.

2. Nelle more di tale determinazione è soppresso il
comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29
novembre 2005, n. 15 e successive modifiche e
integrazioni.

3. A tutte le concessioni demaniali marittime nelle
zone di mare territoriale aventi per oggetto iniziative
di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o
associate non cooperative, si applica il canone annuo
previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 15 novembre 1995 n. 595 (Regolamento recante
norme per la determinazione dei canoni per le
concessioni demaniali marittime), per manufatti e
impianti ubicati nel mare territoriale, con
aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'articolo 04
del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni
per la determinazione dei canoni relativi a concessioni
demaniali marittime) convertito, con modifiche, nella
legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Art. 2.

1. Le entrate derivanti dal disposto
dall'applicazione dell'articolo 1 sono versate in
entrata pluriennale della Regione.

2. Nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del
bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le necessarie e
conseguenti variazioni alle unità di bilancio e ai
relativi capitoli.

Art. 3.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.

  • Bruno Marziano | Sito ufficiale

    Io sto con chi crede ancora nella politica seria e per bene. In questi anni, da solo o con il gruppo parlamentare del Partito Democratico, mi sono impegnato a Siracusa e in Sicilia per dare risposte concrete ai bisogni e alle aspettative della gente. Il mio lavoro ha sempre riguardato diverse aree strategiche per lo sviluppo del territorio: industria, politiche del lavoro, infrastrutture, ambiente, sanità, politiche sociali, scuola, università e formazione, cultura e turismo Sempre al servizio delle famiglie, dei giovani, dei lavoratori, delle imprese.